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stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e , compatibilmente con tale esigenza , adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l' accertamento delle responsabilità ( art. 189 , comma 2 ) .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 Dopo i rilievi del caso è opportuno provvedere al trasferimento del veicolo incidentato in un luogo custodito ; infatti l' eventuale maggior danno riconducibile all' incuria dell' interessato ( per es .
stampa18 L' assicurato , infine , entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza , deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore ( art. 1913 , comma 1 , c.c. ) , servendosi del cosiddetto modulo blu , così chiamato dal colore ( la denominazione tecnica è " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro " ) .
stampa18 Come si configura il reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale ?
stampa18 È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
stampa18 È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
stampa18 La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
stampa18 A quali conseguenze va incontro chi , in caso d' incidente con danno soltanto alle cose , riconducibile al proprio comportamento , non si ferma ?
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
stampa18 La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
stampa18 La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
stampa18 In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come
stampa18 In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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