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Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica ,
in
quanto non è da escludere a priori che attività con questi volumi d' affari possano restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine , part-time o stagionali .
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Si precisa che ,
in
presenza di impresa familiare , le quote attribuite ai collaboratori sono comunque irrilevanti ai fini del limite in questione .
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Si precisa che , in presenza di impresa familiare , le quote attribuite ai collaboratori sono comunque irrilevanti ai fini del limite
in
questione .
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Sono infatti da considerare solamente le somme
in
senso tecnico e cioè retribuzioni e somme assimilate .
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Le somme corrisposte ai collaboratori familiari sono frutto del particolare rapporto che lega i due soggetti e , quindi , qualcosa di diverso dal compenso
in
senso tecnico .
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Anche tale regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello
in
cui viene meno anche una sola delle previste condizioni .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate
in
modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva
in
uso .
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In
esso , entro il termine di presentazione del modello unico , devono poi essere indicati : i dati relativi al valore delle rimanenze dell' impresa , raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore , al 31 dicembre dell' anno cui si riferisce il prospetto .
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In esso , entro il termine di presentazione del modello unico , devono poi essere indicati : i dati relativi al valore delle rimanenze dell' impresa , raggruppate
in
categorie omogenee per natura e per valore , al 31 dicembre dell' anno cui si riferisce il prospetto .
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La distinta indicazione delle quantità e dei valori , nonché dei criteri di valutazione , può essere effettuata
in
alternativa in un ulteriore prospetto di dettaglio i dati per l' individuazione dell' attività prevalente , ma solo da parte dei soggetti che svolgono più attività i beni ammortizzabili .
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La distinta indicazione delle quantità e dei valori , nonché dei criteri di valutazione , può essere effettuata in alternativa
in
un ulteriore prospetto di dettaglio i dati per l' individuazione dell' attività prevalente , ma solo da parte dei soggetti che svolgono più attività i beni ammortizzabili .
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In
tale sezione , devono essere indicati anche i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro , anche se ammortizzati in unica soluzione .
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In tale sezione , devono essere indicati anche i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro , anche se ammortizzati
in
unica soluzione .
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In
tale sezione , infine , occorre indicare i beni strumentali acquistati da privato e cioè prima di aver aperto la partita Iva e utilizzati per l' attività ( si pensi , ad esempio , a veicoli , computer , telefonini e attrezzatura varia già utilizzati come privato ) .
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È opportuno quindi che di tali beni , sia pure a quest' ultimo fine , nel prospetto
in
questione , sia sempre fornita una semplice descrizione sia in riferimento alla tipologia che alla data del relativo cambio di destinazione .
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È opportuno quindi che di tali beni , sia pure a quest' ultimo fine , nel prospetto in questione , sia sempre fornita una semplice descrizione sia
in
riferimento alla tipologia che alla data del relativo cambio di destinazione .
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A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni
in
termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
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A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva
in
caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
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Tale principio non presenta eccezioni
in
relazione ai compensi , mentre viene derogato per alcune spese , per le quali è prevista appunto la deducibilità in base al principio della competenza , indipendentemente dall' esercizio in cui sono state sostenute .
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