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Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza ,
in
giudizi diversi ed autonomi di separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo al proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
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buroc01 |
5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni
in
sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere
in
modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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buroc01 |
Penso con sgomento alla teorica possibilità che ,
in
tali materie e soprattutto in tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
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buroc01 |
Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto
in
tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
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buroc01 |
L' eventuale riunione dei giudizi ,
in
sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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buroc01 |
Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio )
in
attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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buroc01 |
Ciò , però , non parrebbe possibile
in
relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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In
particolare , nell' assegnare al resistente il termine di gg .
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buroc01 |
183 c.p.c. , ai fini della sua costituzione
in
giudizio ( il termine è ridotto della metà rispetto a quello ordinario in forza del combinato disposto dell' art .
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buroc01 |
183 c.p.c. , ai fini della sua costituzione in giudizio ( il termine è ridotto della metà rispetto a quello ordinario
in
forza del combinato disposto dell' art .
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buroc01 |
Quid juris nel caso ( già verificatosi )
in
cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
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buroc01 |
Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato
in
modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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buroc01 |
Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello
in
materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi
in
giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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buroc01 |
La Suprema Corte , con sentenza
in
data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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buroc01 |
La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo ,
in
seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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buroc01 |
163 n. 7 c.p.c. ,
in
quanto non reputato imprescindibile perchè meramente riproduttivo di una disposizione di legge .
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buroc01 |
163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione
in
giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche
in
relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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