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Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo d'
imposta
, sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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Inoltre , l'
imposta
è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d'
imposta
con l' aliquota del 15 per cento .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di
imposta
del 23 per cento .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di
imposta
del 23 per cento .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d'
imposta
pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all'
imposta
pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre
imposte
.
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Per il riconoscimento del credito d'
imposta
occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d'
imposta
con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d'
imposta
del 23 per cento .
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