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buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 Concludeva ritenendo sufficiente a contrastare l' esigenza cautelare suddetta la misura meno affittiva degli arresti domiciliari .
buroc21 Concludeva ritenendo sufficiente a contrastare l' esigenza cautelare suddetta la misura meno affittiva degli arresti domiciliari .
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 In particolare , col primo motivo , il ricorrente sostiene che il reato di cui al citato articolo 600-ter è integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico , indipendentemente dal fine di lucro .
buroc21 In particolare , col primo motivo , il ricorrente sostiene che il reato di cui al citato articolo 600-ter è integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico , indipendentemente dal fine di lucro .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
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