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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata
dal
lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare
dal
lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e
dal
datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili
dal
reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate
dal
datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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In sostanza ,
dal
punto di vista fiscale , i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati a quelli italiani .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre
dal
reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile ( a partire
dal
6° anno successivo a quello di iscrizione ) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche
dal
soggetto di cui questi è a carico .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità ,
dal
reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero
dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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La perdita può inoltre essere utilizzata
dal
fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale ,
dal
montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè
dal
montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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L' obbligo di effettuare e versare la ritenuta non spetta più al fondo pensione ( come avveniva in passato ) ma a chi eroga a decorrere
dal
2007 le prestazioni in forma di rendita ( generalmente la compagnia di assicurazione ) .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere
dal
primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere dal tipo di attività prestata e
dall'
esercizio o meno di attività lavorativa .
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L' interesse degli aderenti è tutelato anche
dall'
organismo di sorveglianza .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi
dall'
assunzione .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte
dall'
iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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