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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili
dal
reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità
dal
reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre
dal
reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e
dal
datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata
dal
lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero
dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche
dal
soggetto di cui questi è a carico .
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In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile ( a partire
dal
6° anno successivo a quello di iscrizione ) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro .
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A partire
dal
primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere
dal
tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere
dal
tipo di attività prestata e dall' esercizio o meno di attività lavorativa .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste
dal
Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti
dal
Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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La perdita può inoltre essere utilizzata
dal
fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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L' ultima riforma ( attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 , n. 252 ) , in vigore
dal
1° gennaio 2007 , ha interessato le forme di previdenza per l' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore
dal
1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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L' interesse degli aderenti è tutelato anche
dall'
organismo di sorveglianza .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte
dall'
iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Detto credito d' imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto
dall'
imposta sostitutiva dovuta .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere dal tipo di attività prestata e
dall'
esercizio o meno di attività lavorativa .
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