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Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata
dall'
art .
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10 , n. 18 ) , secondo cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente
dall'
IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art .
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10 , n. 18 ) , secondo cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente dall' IVA solo se resa
dai
soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati
dal
decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva
dal
contesto delineato dai giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva dal contesto delineato
dai
giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati
dai
contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse
dall'
esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese
dai
medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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Non possono beneficiare dell' esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra , gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie ( esempio : prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali ) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa ; sono altresì escluse
dall'
esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l' affinità genetica di soggetti al fine dell' accertamento della paternità .
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5.1 Riconoscimento cause di servizio Gli accertamenti medico-legali effettuati
dall'
INAIL , sulla base di convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi , connessi alle istanze di riconoscimento di " cause di servizio " presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni , stati di infermità , inabilità assoluta o permanente , devono essere assoggettati ad IVA .
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buroc35 |
5.2 Prestazioni rese
dalle
commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione
dai
medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso che ai sensi dell' art .
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buroc35 |
Le prestazioni rese
dai
medici libero professionisti non possono beneficiare dell' esenzione di cui all' art .
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50 , comma 1 , lett. f ) del Tuir , come modificato
dall'
art .
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Anteriormente alla richiamata modifica normativa , in vigore
dal
1 gennaio 2004 , i compensi percepiti per l' esercizio di pubbliche funzioni costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché resi da professionisti .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese
dai
medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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buroc35 |
Per quanto concerne l' attività svolta
dalla
Commissione nei confronti degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell' IVA in quanto attiene all' esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge .
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buroc35 |
Le somme dovute
dagli
utenti , non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi di natura commerciale , non devono essere , pertanto , gravate da imposta .
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6 ) Certificazioni rilasciate
dai
medici di famiglia I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni cliniche una serie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino e a fronte delle quali , in taluni casi , ricevono il pagamento di una parcella .
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