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buroc15 152 / 2006 ) In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale , in virtù di quanto disposto dall' articolo 21 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 , prevede il termine di cinque anni " per la realizzazione del progetto " , decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 Pertanto , in considerazione del fatto che tutta la documentazione è comunque a disposizione del pubblico presso le autorità competenti , che allo scopo già la legge regionale ha istituito un apposito ufficio con la finalità di consentire la partecipazione dei cittadini al procedimento e che il decreto legislativo ha ulteriormente incrementato le garanzie partecipative disponendo il deposito integrale del progetto presso ogni comune interessato dall' opera , si reputa che attenga alla discrezionalità delle autorità competenti la scelta della documentazione istruttoria da diffondere sul proprio sito istituzionale .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione dall' osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
buroc15 152 / 2006 ) Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi , di cui agli articoli 8 , 12 e 15 della l.r. 40 / 1998 , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sui contenuti e sulle finalità del monitoraggio dettagliati dall' articolo 28 del d. lgs .
buroc15 Il decreto legislativo , infatti , espressamente prevede che il monitoraggio assicuri , anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali , il controllo sugli impatti ambientali significativi sull' ambiente provocati dalle opere approvate , nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell' opera , anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all' autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 In tali casi , infatti , conformemente a quanto disposto dall' articolo 29 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 Si rammenta inoltre che tale disposizione potrà ora essere applicata non solo a fronte di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica o di valutazione , ma anche nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali .
buroc15 152 / 2006 , come modificato dal d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata dalle direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
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