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buroc05 Con il secondo motivo dell' impugnazione il ricorrente si duole di una pluralità di vizi della sentenza , in relazione al mancato rilievo degli stessi , pure emergenti dal verbale redatto dalla Polizia stradale .
buroc05 Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che la previsione del diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
buroc05 Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
buroc05 201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
buroc05 Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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