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La lesione gravissima , infine , si ha quando si verifica taluna delle altre circostanze aggravanti previste
dalla
legge : per es .
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14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi
dal
luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
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La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani
dal
luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
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Quanto alla deposizione , che avviene dopo aver dichiarato " mi impegno " al termine della formula di rito letta
dal
magistrato , occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti ( ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza ) , pena la denuncia per falsa testimonianza .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti
dal
modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante
dalla
predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
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La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve : la prima è quella
dalla
quale deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni senza che concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge ( per es .
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche nell' ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi
dal
risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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In tal caso non può parlarsi di " scontro di veicoli " , e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista
dal
secondo comma dell' art .
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Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto
dal
secondo comma dell' art .
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È scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli , anche se uno è fermo e l' altro è in movimento ; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita
dal
secondo comma dell' art .
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Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora
dallo
stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
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Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata
dai
testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
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L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e
dal
veicolo ( Cass .
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Se
dalla
violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone , il giudice applica , con la sentenza di condanna , le sanzioni amministrative pecuniarie previste , nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente .
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