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Mancano , per le imprese commerciali individuali , disposizioni civilistiche di riferimento ; è comunque sostenibile che la liquidazione discenda
dalla
cessazione dell' attività d' impresa , non correlata ad atti di cessione o di conferimento .
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La riforma del diritto societario intervenuta con il decreto legislativo 17.1.2003 , n. 6 , che entrerà in vigore a decorrere
dal
1° gennaio 2004 , ha risolto in via legislativa le cennate problematiche .
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Il bilancio finale di liquidazione , disciplinato dal nuovo articolo 2492 , dev'essere redatto
dai
liquidatori , che indicano la parte a ciascun socio o azione spettante nella divisione dell' attivo .
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Le nuove disposizioni dell' articolo 2490 ( " Bilanci in fase di liquidazione " ) si riallacciano agli obblighi imposti alla procedura di liquidazione secondo l' articolo 2487 ; è dunque disposto che i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo per l' approvazione all' assemblea ( o , nel caso previsto
dall'
articolo 2479 , III comma , sull' eventuale previsione , nello statuto , della forma scritta per le decisioni dei soci , a questi ultimi ) alle scadenze previste per il bilancio di esercizio .
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È inoltre chiarito che i liquidatori devono adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell' incarico , e che la loro responsabilità per i danni derivanti
dall'
inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori .
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A tale bilancio va allegata la documentazione consegnata
dagli
amministratori , con le eventuali osservazioni dei liquidatori .
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In caso di ritardo od omissione , essi rispondono personalmente e solidalmente per i danni subiti
dalla
società , dai soci , dai creditori sociali e dai terzi .
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In caso di ritardo od omissione , essi rispondono personalmente e solidalmente per i danni subiti dalla società , dai soci , dai creditori sociali e
dai
terzi .
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Le principali novità sono le seguenti : il conseguimento dell' oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo possono non determinare lo scioglimento se l' assemblea , " convocata senza indugio " , delibera le opportune modifiche statutarie la riduzione del capitale al disotto del minimo legale può non essere causa di scioglimento nelle ipotesi contemplate
dagli
articoli 2447 e 2482-ter , ovvero se gli amministratori convocano l' assemblea senza indugio per la deliberazione : della riduzione del capitale e del contemporaneo aumento dello stesso fino a una cifra non inferiore al minimo ( ovvero ) della trasformazione della società lo scioglimento può avvenire per mancanza di utili e riserve disponibili , ove sia necessario liquidare le azioni o le quote ai soci recedenti ( vedansi il nuovo articolo 2347-quater del codice civile e , per le Srl , l' articolo 2473 ) .
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I liquidatori inoltre , ai sensi della norma riformata : non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione , salvo che
dai
bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali .
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Le novità in materia andranno coordinate con la riforma del diritto societario intervenuta con il Dlgs 17.1.2003 , n. 6 , pubblicato come supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.1.2003 , e destinata a entrare in vigore a partire
dal
1° gennaio 2004. Allo stato , la liquidazione ordinaria delle società , puntualmente disciplinata nel codice civile ( in particolare , per la società per azioni , vedasi il libro V , Del lavoro - titolo V , Delle società - capo V , Della società per azioni - sezione XI , Dello scioglimento e della liquidazione , articoli 2448 e seguenti ) , trova nell' articolo 124 del Tuir la propria normazione primaria in materia fiscale ; detto articolo viene rielaborato e integrato nel nuovo Testo unico .
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Dopo l' iscrizione gli amministratori cessano
dalla
carica e consegnano ai liquidatori ( redigendo apposito verbale ) : i libri sociali una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all' ultimo bilancio approvato .
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È inoltre chiarito che i liquidatori devono adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste
dalla
natura dell' incarico , e che la loro responsabilità per i danni derivanti dall' inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori .
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Anche nel nuovo regime , i liquidatori possono essere revocati dall' assemblea o , quando sussiste una giusta causa ,
dal
tribunale su istanza di soci , dei sindaci o del pubblico ministero .
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