econo12 |
Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui
al
periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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econo12 |
Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente ,
alla
dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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econo12 |
Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo
all'
esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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econo12 |
Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente
alla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo
all'
entrata in vigore del " collegato " .
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econo12 |
La medesima differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall' ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo
all'
esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell' esercizio ante " collegato " .
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econo12 |
La medesima differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall' ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all' esercizio o periodo di gestione in corso
alla
data di chiusura dell' esercizio ante " collegato " .
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econo12 |
In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari
al
15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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econo12 |
In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata
all'
imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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econo12 |
Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato "
alla
Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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econo12 |
Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche
ai
soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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econo12 |
Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili
alle
operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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econo12 |
La mancata previsione , nella Finanziaria 2004 , dell' estensione delle regole in esame anche
ai
conferimenti " ordinari " ( tra soggetti non bancari ) , deve leggersi in relazione all' abrogazione del regime impositivo sostitutivo intervenuta con il Dlgs 12.12.2003 , n. 344 , di " riforma dell' Ires " .
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econo12 |
La mancata previsione , nella Finanziaria 2004 , dell' estensione delle regole in esame anche ai conferimenti " ordinari " ( tra soggetti non bancari ) , deve leggersi in relazione
all'
abrogazione del regime impositivo sostitutivo intervenuta con il Dlgs 12.12.2003 , n. 344 , di " riforma dell' Ires " .
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econo12 |
L' imposta sostitutiva L' articolo 20 del " collegato " in rassegna dettava regole per il concorso dell' imposta sostitutiva
all'
ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 105 del vecchio Tuir , ovvero nella determinazione del credito d' imposta sui dividendi .
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econo12 |
L' imposta sostitutiva L' articolo 20 del " collegato " in rassegna dettava regole per il concorso dell' imposta sostitutiva all' ammontare delle imposte di cui
ai
commi 2 e 3 dell' articolo 105 del vecchio Tuir , ovvero nella determinazione del credito d' imposta sui dividendi .
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econo12 |
Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile
ai
fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e poteva essere computata , in tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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econo12 |
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere
all'
imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
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econo12 |
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile ,
ai
fini dell' Irap .
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti
ai
sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata
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