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buroc34 L' escamotage spesso utilizzato , allo scopo di poter disporre le intercettazioni , è la contestazione del reato di associazione a delinquere , grande ombrello idoneo a consentire indagini su reati di minore gravità , che tante volte è poi stato chiuso al termine delle indagini stesse .
buroc34 L' escamotage spesso utilizzato , allo scopo di poter disporre le intercettazioni , è la contestazione del reato di associazione a delinquere , grande ombrello idoneo a consentire indagini su reati di minore gravità , che tante volte è poi stato chiuso al termine delle indagini stesse .
buroc34 Ricordo a tutti , a titolo di puro esempio , l' accorato lamento pubblico di un noto presidente di un club calcistico retrocesso per illecito sportivo , il quale , dopo l' archiviazione in sede penale dell' accusa associativa e pur con il mantenimento delle imputazioni per tutti gli altri reati minori , ebbe a dolersi di essere stato , a suo dire , indebitamente trattato come un ...
buroc34 Ricordo a tutti , a titolo di puro esempio , l' accorato lamento pubblico di un noto presidente di un club calcistico retrocesso per illecito sportivo , il quale , dopo l' archiviazione in sede penale dell' accusa associativa e pur con il mantenimento delle imputazioni per tutti gli altri reati minori , ebbe a dolersi di essere stato , a suo dire , indebitamente trattato come un ...
buroc34 Ricordo a tutti , a titolo di puro esempio , l' accorato lamento pubblico di un noto presidente di un club calcistico retrocesso per illecito sportivo , il quale , dopo l' archiviazione in sede penale dell' accusa associativa e pur con il mantenimento delle imputazioni per tutti gli altri reati minori , ebbe a dolersi di essere stato , a suo dire , indebitamente trattato come un ...
buroc34 Ricordo a tutti , a titolo di puro esempio , l' accorato lamento pubblico di un noto presidente di un club calcistico retrocesso per illecito sportivo , il quale , dopo l' archiviazione in sede penale dell' accusa associativa e pur con il mantenimento delle imputazioni per tutti gli altri reati minori , ebbe a dolersi di essere stato , a suo dire , indebitamente trattato come un ...
buroc34 Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
buroc34 Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
buroc34 In verità , spesso vengono pubblicati fatti , circostanze , dettagli e nomi di persone che nulla hanno a che vedere con le indagini stesse , ma che si trovano in rapporto di mera occasionalità con l' intercettazione e che , però , solleticano maggiormente la curiosità dell' opinione pubblica .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 Dunque , come evidenziato dal Garante della Privacy con un documento datato 11.6.2004 , appare inevitabile che il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale , in base a una propria valutazione ( che può essere sindacata ) acquisisce , seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale , esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare , del Codice Deontologico - e assumendosi le responsabilità del proprio operato .
buroc34 Peraltro , con specifico riferimento alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche , con una precedente decisione datata 29.10.1997 il Garante ebbe a precisare : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano
buroc34 Peraltro , con specifico riferimento alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche , con una precedente decisione datata 29.10.1997 il Garante ebbe a precisare : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
buroc34 Garante ebbe a precisare : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
buroc34 dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
buroc34 Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in data 8.11.2004 il Garante ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
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