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buroc21 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .
buroc21 Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
buroc21 Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo , quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile ; altri indizi significativi che l' esperienza può suggerire .
buroc21 principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998 ha voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
buroc21 Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori
buroc21 Anzi , risultano positivamente indizi contrari , di un uso puramente " affettivo " ( anche se perverso ) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne : sono indizi siffatti , non solo lo scarso numero delle foto e il loro riferimento a un solo minore , ma anche la circostanza che lo stesso minore ha dichiarato di aver consentito a essere fotografato e soprattutto ha aggiunto che l' imputato era molto " geloso " delle foto scattategli e verosimilmente non l' aveva fatte vedere ad altre persone ( pag .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo (
buroc21 Infine , con l' articolo 600-quinquies , il legislatore ha punito con pena grave ( reclusione da sei a dodici anni e multa da trenta a trecento milioni di lire ) chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività .
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché
buroc21 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Concludeva ritenendo sufficiente a contrastare l' esigenza cautelare suddetta la misura meno affittiva degli arresti domiciliari .
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