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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta
a
titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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L' adesione
a
questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l' ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali .
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In generale , la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare
a
seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale
a
dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale
a
dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è
a
carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati
a
favore dei familiari fiscalmente a carico .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
a
forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta
a
titolo d' imposta del 23 per cento .
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La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base
a
contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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I proventi che derivano da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio concorrono
a
formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate
a
tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari
a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari
a
decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito ,
a
tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Le somme percepite
a
titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta
a
titolo di imposta del 23 per cento .
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In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile ( a partire dal 6° anno successivo
a
quello di iscrizione ) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro .
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In sostanza , dal punto di vista fiscale , i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati
a
quelli italiani .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " :
a
) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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