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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso
il
fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Per
il
riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa
la
volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare
l'
anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con
l'
indicazione delle somme reintegrate .
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Poiché
la
posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
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Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati ,
le
somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
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Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare
la
posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
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Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano
l'
anticipazione .
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Il
riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi .
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In particolare ,
l'
iscritto può richiedere : Il regime fiscale applicabile ai riscatti varia a seconda della loro tipologia .
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In particolare , l' iscritto può richiedere :
Il
regime fiscale applicabile ai riscatti varia a seconda della loro tipologia .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con
l'
aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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La
base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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La base imponibile è calcolata con
gli
stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per
le
prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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Se
il
riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d' imposta del 23 per cento .
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