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L' omicidio , infine , commesso , sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti
o
psicotrope , è punito con la reclusione da 3 a 10 anni .
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Quali conseguenze derivano dall' aver provocato , a causa dell' incidente , una lesione personale
o
addirittura la morte ?
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Se dalla violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone , il giudice applica , con la sentenza di condanna , le sanzioni amministrative pecuniarie previste , nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione
o
della revoca della patente .
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Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave
o
gravissima , la sospensione della patente è fino a 2 anni .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) ,
o
da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti
o
psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone ,
o
di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone , o di morte di una
o
più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone , o di morte di una o più persone e di lesioni di una
o
più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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