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buroc32 ) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto ; 2 ) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate ; 3 ) la circostanza che tale esercizio concreto , anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto , sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione , giuridico od extragiuridico ; 4 ) la circostanza che , a causa di una tale modalità di esercizio , si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte .
buroc32 È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
buroc32 È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
buroc32 Questo contesto culturale , unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto - in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale , come quella dell' abuso del diritto , avrebbe attribuito al giudice , impedì che fosse trasfusa , nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942 , quella norma del progetto preliminare ( art. 7 ) che proclamava , in termini generali , che " nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto " ( così ponendosi l' ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti , ad es .
buroc32 Questo contesto culturale , unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto - in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale , come quella dell' abuso del diritto , avrebbe attribuito al giudice , impedì che fosse trasfusa , nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942 , quella norma del progetto preliminare ( art. 7 ) che proclamava , in termini generali , che " nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto " ( così ponendosi l' ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti , ad es .
buroc32 Questo contesto culturale , unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto - in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale , come quella dell' abuso del diritto , avrebbe attribuito al giudice , impedì che fosse trasfusa , nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942 , quella norma del progetto preliminare ( art. 7 ) che proclamava , in termini generali , che " nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto " ( così ponendosi l' ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti , ad es .
buroc32 In questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci , ai sensi degli artt .
buroc32 1175 e 1375 c.c. , la cui funzione è integrativa del contratto sociale , nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti sono portatrici .
buroc32 E la conseguenza è quella della invalidità della delibera , se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci , ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza , in violazione del canone generale di buona fede nell' esecuzione del contratto ( v. Cass .
buroc32 Con il rilievo che tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito , ma rileva soltanto come limite esterno all' esercizio di una pretesa , essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi ( Cass .
buroc32 In tal caso , proprio richiamando l' abuso , ne sarà possibile , per così dire , il suo " disvelamento " ( piercing the corporate veil ) .
buroc32 Nell' ambito , poi , dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che , in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ( art. 1375 cod .
buroc32 ) , non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito , benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa , sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari ( Cass .
buroc32 riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
buroc32 Il breve excursus esemplificativo consente , quindi , di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell' abuso del diritto è uno dei criteri di selezione , con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata , e valutare le condotte che , nell' ambito della formazione ed esecuzione degli stessi , le parti contrattuali adottano .
buroc32 In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio .
buroc32 In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio .
buroc32 Il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve accompagnare il contratto nei suo svolgimento , dalla formazione all' esecuzione , ed , essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull' art .
buroc32 La sua violazione , pertanto , costituisce di per sé inadempimento e può comportare l' obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato ( v. anche S.U. 15.11,2007 , n. 23726 ; Cass .
buroc32 Il criterio della buona fede costituisce , quindi , uno strumento , per il giudice , finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale ; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi ( v. S.U. 15.11.2007 , n. 23726 ed i richiami ivi contenuti ) .
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