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Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese
dai
medici di famiglia nell' ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone , intesa anche come prevenzione .
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A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che hanno quale scopo principale la tutela della salute anche se , in taluni casi , possono fornire a terzi elementi istruttori : - certificati per esonero
dalla
educazione fisica ; - certificazione di idoneità per attività sportiva ; - certificati per invio di minori in colonie o comunità ; - certificati di avvenuta vaccinazione .
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In difetto di tale dichiarazione infatti le certificazioni vanno assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste
dall'
art .
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10 in questione , in conformità dei principi espressi
dalla
Corte di Giustizia , devono essere interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale dell' assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge
dalla
natura dell' attività esercitata .
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7 ) Prestazioni del medico competente Le prestazioni rese
dal
medico competente nell' ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro , sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626 , sono esenti da IVA ai sensi dall' art .
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7 ) Prestazioni del medico competente Le prestazioni rese dal medico competente nell' ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro , sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626 , sono esenti da IVA ai sensi
dall'
art .
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Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati
dalla
Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l' attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell' ambiente di lavoro .
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Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l' attività posta in essere
dal
medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell' ambiente di lavoro .
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9 ) Prestazioni intramoenia Si ritiene opportuno segnalare , conclusivamente , che nei casi richiamati , in cui sulla base dei principi formulati
dalla
Corte di Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione ( es .
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In tale ipotesi , poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente
dall'
ente di cui il medico è dipendente .
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