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Ma tali prove devono essere concrete e
non
basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
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Per valutare , in definitiva , quale regime conviene scegliere quando si apre la partita Iva , si può fare l' esempio di un professionista che inizia l' attività il 1° gennaio 2006 con volume dì affari annuo di 6-mila euro , che ha diritto alla no tax area di 4.500 euro , non ha oneri deducibili o detraibili e
non
ha sostenuto alcuna spesa inerente l' attività professionale ( reddito = volume d' affari ) .
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Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali
non
serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
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In sostanza , la semplice iscrizione
non
obbliga ad aprirsi una partita Iva ; essa , tuttavia , integra pur sempre un elemento sintomatico che , lungi dal costituire il fatto noto su cui poter unicamente fondare una presunzione di abitualità , potrebbe rappresentare un indizio grave e preciso ai sensi dell' articolo 2729 del codice civile .
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La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma
non
oltre il quinto periodo di imposta , è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta o per obbligo .
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Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma
non
ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
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Ma
non
è ancora tutto .
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Essi perciò
non
sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
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Per espressa previsione legislativa , il reddito in esame , pur
non
partecipando alla formazione del reddito complessivo , rileva tuttavia ai fini della determinazione del limite di reddito per considerare fiscalmente a carico il familiare imprenditore o lavoratore autonomo che si avvale del regime sostitutivo in questione .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali
non
sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto
non
esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime
non
sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio attività , non richiede invece formalità di denuncia .
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All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere
non
solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a
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Ecco che , se
non
si ha un altro qualsiasi reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel Quadro RN , anche queste spese vanno fiscalmente perse .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se
non
si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se
non
esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
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Ciò va a impattare solo su qualche , e tutto sommato
non
consistente , vincolo , posto a carico dell' ufficio , prima di procedere ad accertamento parametrico o da studi di settore .
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Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica
non
occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
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