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10. Dalla paritetica partecipazione dei due soci al capitale sociale di AVIANOVA e dalla composizione paritetica degli organi societari prevista nella scrittura privata stipulata dagli stessi , si desume una presunzione di controllo congiunto di ALITALIA e MERIDIANA esercitato su
AVIANOVA
.
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Infatti , la qualificazione della natura del controllo esercitato su
AVIANOVA
dipende dall' accertare se la partecipazione di MERIDIANA fosse o no , dopo l' entrata di ALITALIA , comunque idonea ad esercitare una influenza determinante ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 287 / 90. Sotto questo profilo , dalle risultanze istruttorie è emerso che MERIDIANA era estranea alla gestione ordinaria di AVIANOVA , in quanto la società dipendeva economicamente in gran parte da ALITALIA , il cui apporto , in termini di fatturato e di organizzazione , contribuiva a formare la quasi totalità del patrimonio aziendale .
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Infatti , la qualificazione della natura del controllo esercitato su AVIANOVA dipende dall' accertare se la partecipazione di MERIDIANA fosse o no , dopo l' entrata di ALITALIA , comunque idonea ad esercitare una influenza determinante ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 287 / 90. Sotto questo profilo , dalle risultanze istruttorie è emerso che MERIDIANA era estranea alla gestione ordinaria di
AVIANOVA
, in quanto la società dipendeva economicamente in gran parte da ALITALIA , il cui apporto , in termini di fatturato e di organizzazione , contribuiva a formare la quasi totalità del patrimonio aziendale .
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In base alle suddette considerazioni , si può quindi concludere che dal 1989 ALITALIA e MERIDIANA hanno controllato
AVIANOVA
in modo congiunto .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto