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buroc38 40 e 41 del codice penale ) in termini di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica , abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria , la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell' art .
buroc38 Ciò posto , non resta ora che verificare se , nel caso che ne occupa , l' iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità del G. - sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite .
buroc38 133249 ) ; Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell' amministratore del condominio , senza bisogno di alcuna autorizzazione , allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali , giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall' art .
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in
buroc38 40 c.p. dedotta con il ricorso - se i giudici del merito , muovendo dal presupposto della titolarità per il G. dell' obbligo di garanzia , hanno individuato la specifica condotta che il G. stesso avrebbe dovuto porre in essere in concreto , e se hanno poi accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la omissione e l' evento .
buroc38 29 , 31 , 33 , 35 ; né rileva , ovviamente , che , per quanto concerne il pericolo di incendio riconducibile al difetto di installazione della canna fumaria , questa non appartenesse al condominio , bensì a terzi : ed invero , l' obbligo di intervento da parte di un amministratore di un condominio , a tutela delle parti comuni dell' edificio condominiale , prescinde dalla provenienza del pericolo .
buroc38 rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
buroc38 113 e 449 c.p. secondo la seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all' intero edificio ; canna fumaria a proposito della quale , con relazione peritale a firma dell' ing .
buroc38 dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto , al riguardo , del testo completo del verbale in argomento ( richiamato dal ricorrente ) , e non della sola parziale formulazione evidenziata a pag .
buroc38 40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l' asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile l' assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale , l' amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
buroc38 riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria , la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell' art .
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno
buroc38 Ciò posto , non resta ora che verificare se , nel caso che ne occupa , l' iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità del G. - sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite .
buroc38 Non può certo dirsi che la Corte d' Appello abbia puntualmente seguito il rigoroso schema motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite : appare di tutta evidenza , ictu oculi , che , al riguardo , si tratta di una motivazione apparente , caratterizzata da formulazioni assertive .
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica .
buroc38 V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
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