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della ragionevole durata del processo - | una | attrazione , in capo allo stesso giudice |
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famiglia ha , opportunamente , introdotto | una | benefica semplificazione delle stesse procedure |
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il legislatore non ha imposto alle parti | una | completa ed anticipata discovery delle |
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instaurazione , dopo la separazione , di | una | convivenza more uxorio ( idonea ad influire |
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rimessione della causa al Collegio per | una | decisione parziale e che nell' eventualità |
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II° comma n. 4 c.p.c. ) . In assenza di | una | disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi |
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imprescindibile perchè meramente riproduttivo di | una | disposizione di legge . Tale conclusione |
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quest' ultima , in effetti , non è richiesta | una | immediata e formale costituzione in giudizio |
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norma , deve escludersi la necessità di | una | istanza congiunta in tal senso ad opera |
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, di chiedere al G.I. la fissazione di | una | nuova udienza nel rispetto dei termini |
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interpretative che applicative . Secondo | una | prima possibile interpretazione - forse |
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possibilità di depositare innanzi al G.I. | una | semplice memoria integrativa del ricorso |
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art . 709-bis ora consente l' adozione di | una | sentenza non definitiva relativa alla separazione |
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e che nell' eventualità di emissione di | una | sentenza non definitiva il Collegio stesso |
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ovviamente , la possibile emanazione di | una | sentenza parziale di cessazione degli effetti |
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eventuali decadenze processuali derivanti da | una | sua tardiva e formale costituzione in giudizio |