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buroc17 c.p.p. ; analoga richiesta veniva formulata da G.A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell' ambito del procedimento n. 287 / 04 RGNR Mod .
buroc17 Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende le mosse dall' in sé del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano il reato di pericolo , si può agevolmente ritenere che l' art .
buroc17 Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
buroc17 Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
buroc17 Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato - ai fini che interessano - il nesso teleologico fra l' accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
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