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stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti
stampa02 Del resto l' esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia " effettiva " risulta dalla stessa formulazione del comma 9 , che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all' art .
stampa02 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà di " acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
stampa02 Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
stampa02 Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
stampa02 Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa " nella determinazione del danno .
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