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Ecco che ,
se
non si ha un altro qualsiasi reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel Quadro RN , anche queste spese vanno fiscalmente perse .
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Escludiamo la scelta del forfetario , perché valevole ancora per un anno e ,
se
comunque scelto , preclude per i due anni successivi l' accesso al forfettino .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio ,
se
non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche
se
al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
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Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche
se
non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
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Si fa notare che i lavoratori autonomi comunque applicano la regola suddetta , anche
se
in regime ordinario per opzione .
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dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche
se
poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
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Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora
se
il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
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dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo se inerenti all' attività e
se
idoneamente documentate .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece
se
l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo
se
inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
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Quest' ultima , infatti , ha rilevanza per stabilire
se
le abituali prestazioni di servizi , non rientranti nell' articolo 2195 del c.c. e , quindi , intrinsecamente autonome sul piano civile , siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale .
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Ma esso vale solo per stabilire
se
il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
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