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buroc15 Nel suo complesso la legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " risulta coerente e quindi compatibile con le sopravvenute disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi ed i relativi allegati sono stati aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2008 , n. 211-34747 , al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie .
buroc15 Nel suo complesso , la legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " risulta coerente e , quindi , compatibile con le sopravvenute disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi ed i relativi allegati sono stati aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2008 , n. 211-34747 , al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente deve " comunque " esprimersi entro la scadenza del termine , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sulla necessità di una pronuncia espressa conclusiva del procedimento , non avvalendosi , quindi , della facoltà prevista dall' art .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
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