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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente ,
o
da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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In questo caso , ai fini della determinazione dell' operazione , mutuando dalla citata circolare 13 / E del 1994 , è necessario distinguere se l' operatore italiano è fornitore dei beni
o
promotore della triangolazione o , infine , destinatario dei beni .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente
o
dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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Nell' ipotesi , infine , che il soggetto svizzero non nomini alcun rappresentante , troverà applicazione il terzo comma dell' articolo 17 del Dpr n. 633 / 72 , con il quale è previsto che , in assenza di nomina del rappresentante o di identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter , gli obblighi " sono adempiuti dai cessionari
o
committenti , residenti nel territorio dello Stato " .
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L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari
o
commissionari di questi .
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La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario
o
da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione
o
acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
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3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore sia comunitario
o
extracomunitario .
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1. Operatore italiano fornitore dei beni In tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario
o
a un soggetto extracomunitario .
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2. Operatore italiano promotore della triangolazione Anche in tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario
o
a un soggetto extracomunitario .
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L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura
o
a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi .
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L' operatore italiano effettua una cessione all' esportazione e , conseguentemente , emette nei confronti del proprio cliente greco una fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 8 , primo comma , lettera a ) , del Dpr n. 633 / 72 , e per i beni ceduti cura , direttamente
o
tramite terzi , il trasporto o la spedizione fuori dell' ambito comunitario .
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B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata
o
, comunque , finale ) da uno Stato membro all' altro .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati
o
soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato o un soggetto non identificato .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati o soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato
o
un soggetto non identificato .
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Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà
o
di altro diritto reale sul bene .
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Nell' ipotesi , infine , che il soggetto svizzero non nomini alcun rappresentante , troverà applicazione il terzo comma dell' articolo 17 del Dpr n. 633 / 72 , con il quale è previsto che , in assenza di nomina del rappresentante
o
di identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter , gli obblighi " sono adempiuti dai cessionari o committenti , residenti nel territorio dello Stato " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti
o
trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato
o
ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati
o
spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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