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Tenuto conto delle pur rilevanti eccezioni a tale regola ( ad esempio , l' acquisto di autoveicoli nuovi da parte di privati ) , con l' abbattimento delle " frontiere fiscali " , i concetti di importazione e di esportazione si attagliano unicamente alle operazioni di scambio effettuate con paesi
non
appartenenti all' ambito comunitario ( extracomunitari ) .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva
non
venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati o soggetti
non
identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato o un soggetto non identificato .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati o soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato o un soggetto
non
identificato .
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Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta
non
residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un
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Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni mobili in genere , se rese da un soggetto passivo d' imposta
non
residente , la tassazione avviene in capo al committente , se soggetto passivo nel territorio dello Stato .
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L' operazione è "
non
imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la "
non
imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore
non
si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della
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imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi ,
non
essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA ,
non
può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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Le ipotesi di " triangolazione "
non
si esauriscono in quella comunitaria e nazionale .
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In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , venendo a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici ,
non
può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione all' esportazione , in quanto i beni non si trasferiscono in un paese extra Ue .
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In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , venendo a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici , non può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione all' esportazione , in quanto i beni
non
si trasferiscono in un paese extra Ue .
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Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero ,
non
recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
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L' operatore italiano effettua una cessione all' esportazione e , conseguentemente , emette nei confronti del proprio cliente greco una fattura
non
imponibile ai sensi dell' articolo 8 , primo comma , lettera a ) , del Dpr n. 633 / 72 , e per i beni ceduti cura , direttamente o tramite terzi , il trasporto o la spedizione fuori dell' ambito comunitario .
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Ovviamente , specifica la citata circolare 13 / E / 1994 , la
non
imponibilità è contemplabile anche nell' ipotesi che le merci vengano consegnate al cliente greco , che poi provvede alla consegna al soggetto svizzero entro novanta giorni ( articolo 8 , comma 1 , lettera b , Dpr n. 633 / 72 ) .
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Viceversa , la consegna in Italia dei beni direttamente al cliente svizzero "
non
comporta la realizzazione , neanche in senso lato , della cessione all' esportazione da parte del contribuente nazionale , il quale , in tale ultima ipotesi , è tenuto a emettere fattura soggetta a Iva nei confronti del proprio cessionario greco " .
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C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione
non
può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
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