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buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 Le disposizioni sopra riportate debbono però essere coniugate con la ratio del diritto di accesso , enunciata dallo stesso art. 22 , che sul punto richiama la trasparenza e l' imparzialità dell' Amministrazione , non anche l' efficienza e l' efficacia del relativo operato .
buroc04 Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva , di rilevata incidenza su questioni di competenza dell' EATO , nei termini di cui al già citato art. 2 del D.P.R. n. 184 / 06 ) .
buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
buroc04 III , n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , non notificata , con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario ad una istanza di accesso ai documenti dell' Ente di Ambito Territoriale Ottimale ( EATO ) Campania 1 Calore Irpino ( atto n. 734 in data 8.3.2007 ) , con conseguente riconoscimento del diritto , con tale istanza esercitato .
buroc04 ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria
buroc04 Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva , di rilevata incidenza su questioni di competenza dell'
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Nella situazione in esame , come ricordato nella parte in fatto della presente decisione , è stato richiesto di prendere conoscenza di una serie generalizzata di atti , per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti , ma persino la materiale esistenza alla data della richiesta .
buroc04 24 , comma 3 , della legge n. 241 / 90 , in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso , preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni .
buroc04 L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
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