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buroc21 Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente questo risultato interpretativo , giacché non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche , cioè spettacoli pornografici , se non " offrendo " il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili ; così come , per attrazione di significato , produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia .
buroc21 Al riguardo , la questione che le Sezioni unite sono chiamate a decidere è quindi la seguente : se il fatto , punito dal primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico postuli , o non , lo scopo di lucro e / o l' impiego di una pluralità di minori .
buroc21 Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
buroc21 Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
buroc21 5.1 Gli argomenti adoperati dalla dottrina , peraltro , non sono particolarmente approfonditi e soprattutto non appaiono decisivi .
buroc21 Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente questo risultato interpretativo , giacché non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche , cioè spettacoli pornografici , se non " offrendo " il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili ; così come , per attrazione di significato , produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione
buroc21 Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti
buroc21 Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
buroc21 Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
buroc21 Anzi , risultano positivamente indizi contrari , di un uso puramente " affettivo " ( anche se perverso ) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne : sono indizi siffatti , non solo lo scarso numero delle foto e il loro riferimento a un solo minore , ma anche la circostanza che lo stesso minore ha dichiarato di aver consentito a essere fotografato e soprattutto ha aggiunto che l' imputato era molto " geloso " delle foto scattategli e verosimilmente non l' aveva fatte vedere ad altre persone ( pag .
buroc21 Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
buroc21 Ma il criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa , rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso ( comma primo ) .
buroc21 Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava il reato di pornografia minorile ( articolo 600-ter , comma 1 ) , posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione , sostanzialmente ammesse dallo stesso indagato , erano state pacificamente realizzate non per fine di lucro , ma per ragioni affettive o libidinose , mentre la norma incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di lucro o comunque con ricaduta economica .
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