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econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni ,
econo19 Nei primi due casi , sono computati anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persone interposte ; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi .
econo19 Lo " schema " di nuovo Tuir L' articolo 177 del " progetto " di testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , eccezion fatta per l' espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze , le quali - ai sensi dell' articolo 99 del " progetto " stesso - possono " non concorrere " al reddito .
econo19 lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto ,
econo19 Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato , le cennate disposizioni del Dlgs n. 358 / 1997 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso .
econo19 L' operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una società o un ente non residente .
econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso
econo19 Il costo fiscale dell' azienda conferita in capo al conferitario Il conferimento eseguito ai sensi dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , a differenza di quello eseguito in regime di neutralità fiscale ai sensi del successivo articolo 4 , non determina , per il conferitario , la successione nei valori fiscali dei beni conferiti .
econo19 ( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
econo19 Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
econo19 Le disposizioni richiamate sopra riguardano : l' articolo 54 del Tuir , le plusvalenze patrimoniali , le quali ( II comma ) sono generalmente costituite dalla differenza fra il corrispettivo o l' indennizzo conseguito , al netto degli oneri accessori di diretta imputazione , e il costo non ammortizzato .
econo19 intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine esercizio , sulla base dell' articolo 71 del Tuir .
econo19 I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate , iscritte in bilancio a norma dell' articolo 2426 n. 4 ) , del codice civile o di leggi speciali , non concorrono alla formazione del reddito , per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte .
econo19 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
econo19 Il secondo comma è identico all' attuale , e riafferma l' applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato .
econo19 Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
econo19 Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo
econo19 Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono , in sintesi , le seguenti : possesso ininterrotto per almeno un anno iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie localizzazione in Stati e territori che non siano " paradisi fiscali " svolgimento di attività commerciale .
econo19 di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
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