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1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito
nelle
scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite
nelle
scritture contabili del soggetto conferitario .
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Tale facoltà è estesa anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento , che risultano iscritte come tali
nelle
immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci ( III comma ) .
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Le plusvalenze indicate
nelle
lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
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Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto
nelle
scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
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Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite
nelle
scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
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Per il conferitario , i beni rilevano dunque in base al valore a essi attribuito
nelle
proprie scritture contabili .
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Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito ,
nelle
scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite
nelle
scritture contabili del soggetto conferitario .
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