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econo04 Differenze ulteriori nei criteri di erogazione Benché la disposizione delegata intendesse avviare l' unificazione dei criteri di erogazione delle Psa , di fatto continua a permanere , a livello di leggi primarie , una significativa disomogeneità nei trattamenti , che si amplifica nelle ancor più differenziate regole di attribuzione del beneficio che le Pubbliche amministrazioni adottano .
econo04 Differenze ulteriori nei criteri di erogazione Benché la disposizione delegata intendesse avviare l' unificazione dei criteri di erogazione delle Psa , di fatto continua a permanere , a livello di leggi primarie , una significativa disomogeneità nei trattamenti , che si amplifica nelle ancor più differenziate regole di attribuzione del beneficio che le Pubbliche amministrazioni adottano .
econo04 Da questi brevi accenni , emerge come il settore delle prestazioni sociali agevolate sia caratterizzato da un' estrema disomogeneità nei criteri applicativi , atteso che lo spirito del legislatore , manifestatosi con l' approvazione del Dlgs 109 / 1998 ( che titolava proprio " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate " ) , non ha trovato uniforme risposta da parte dei soggetti pubblici deputati all' erogazione di prestazioni sociali e assistenziali .
econo04 2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e
econo04 sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni ; f ) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi , prevedendo anche l' effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari .
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