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stampa18 Nel 2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati , nel nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato la morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
stampa18 La materia , allo scopo di facilitarne la consultazione , è presentata sotto forma di domande e risposte logicamente concatenate .
stampa18 Com'è regolata la responsabilità in caso d' incidente stradale ?
stampa18 2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
stampa18 La Corte Costituzionale , con sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
stampa18 E se la bicicletta è condotta a mano ?
stampa18 In tal caso non può parlarsi di " scontro di veicoli " , e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell' art .
stampa18 2054 c.c. , poiché il pedone che conduca a mano la bicicletta non può essere considerato " conducente " di questa ( Cass .
stampa18 È scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli , anche se uno è fermo e l' altro è in movimento ; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dal secondo comma dell' art .
stampa18 Nell' ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto , ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica ; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall' art .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e , compatibilmente con tale esigenza , adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l' accertamento delle responsabilità ( art. 189 , comma 2 ) .
stampa18 Inoltre , chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide ( per es .
stampa18 vetri e altre parti di veicolo , oggetti contenuti nello stesso ) , deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito .
stampa18 L' utente , se l' incidente è avvenuto fuori del centro abitato , deve indossare ( anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige ) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo o altro idoneo segnale , ed avvisare l' ente proprietario della strada o un organo di polizia .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
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