• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 56 (95.1 per million)
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 2 ) Per effetto di quanto previsto dall' articolo 37 , commi 11 e 14 , del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per
econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Dunque , in base alla versione definitiva del provvedimento in esame(3 ) , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali fini , rimangono fuori dall' ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all' articolo 5 del Tuir .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione )
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso
econo02 Ne deriva che , a tali fini : per l' acconto Ires , si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto , ossia il 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui ,
econo02 6 ) La proroga di agosto dei versamenti è stata disposta con il Dpcm del 28 luglio 2006 , in G.U. 31 luglio 2006 , n. 176. 7 ) Le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 agosto 2006 , n. 248 , esplicano efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ( 11 agosto 2006 ) .
econo02 storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n.
econo02 Secondo l' Agenzia , l' obbligo di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle disposizioni in vigore per il 2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame .
econo02 in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Esempio Una società per azioni che presenta un periodo d' imposta non coincidente con l' anno solare , del tipo 1° agosto 2005 - 31 luglio 2006 , versa normalmente il saldo Ires e la prima rata di acconto entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta(4 ) .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto