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3. Avverso detta ordinanza
ha
proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
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Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ,
ha
inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
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Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte
ha
escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell'
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Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra
ha
ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che
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impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata "
ha
rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
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Il primo presidente aggiunto
ha
assegnato il ricorso alle Sezioni unite , fissando la presente udienza per la decisione .
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5. Col primo motivo il pubblico ministero ricorrente deduce erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. laddove il tribunale del riesame
ha
ritenuto che lo " sfruttamento " dei minori punito in detta norma implichi necessariamente il fine di lucro .
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Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore
ha
adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
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5.2 Sotto questo profilo , per identificare , anzitutto , l' oggetto della tutela penale conviene ricordare che la legge 3 agosto 1998 , n. 269 , che
ha
introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies , reca per titolo " norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia , del turismo sessuale in danno di minore , quali nuove forme di riduzione in schiavitù " .
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In particolare , con l' articolo 600-bis , il legislatore
ha
trasformato la prostituzione minorile da circostanza aggravante ( qual era ex articolo 4 n. 2 della legge 75 / 1958 ) in reato autonomo , punendo la induzione , il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni diciotto ( comma 1 ) .
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Inoltre , con norma assolutamente innovativa ,
ha
introdotto la punibilità del " cliente " della prostituzione minorile , quando la persona che si prostituisce abbia un' età compresa tra i 14 e i 16 anni ( comma 2 ) .
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Sotto il titolo di pornografia minorile ( articolo 600-ter ) , invece , il legislatore
ha
raggruppato una serie di condotte non propriamente omogenee .
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Più esattamente , nel primo comma
ha
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce ,
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Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma
ha
punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di
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Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma
ha
punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo
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lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine ,
ha
punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .
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Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore
ha
punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
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Infine , con l' articolo 600-quinquies , il legislatore
ha
punito con pena grave ( reclusione da sei a dodici anni e multa da trenta a trecento milioni di lire ) chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività .
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Da questa sommaria ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998
ha
voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
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Anzi , risultano positivamente indizi contrari , di un uso puramente " affettivo " ( anche se perverso ) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne : sono indizi siffatti , non solo lo scarso numero delle foto e il loro riferimento a un solo minore , ma anche la circostanza che lo stesso minore
ha
dichiarato di aver consentito a essere fotografato e soprattutto ha aggiunto che l' imputato era molto " geloso " delle foto scattategli e verosimilmente non l' aveva fatte vedere ad altre persone ( pag .
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