• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 5 (8.5 per million)
econo02 Ne deriva che , a tali fini : per l' acconto Ires , si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto , ossia il 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2
econo02 Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
econo02 Nel primo caso , occorrerà fare riferimento al criterio storico rettificato già con riferimento alla prima rata , mentre per l' Irap tali controlli opereranno solo con riferimento alle somme aggiuntive versate con la seconda rata di acconto .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto