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econo11 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 3. AVIANOVA Spa ( di seguito AVIANOVA ) è una società attiva nel trasporto aereo civile su linee nazionali ed internazionali .
econo11 Situazione analoga era ravvisabile nel Collegio Sindacale , ove , su cinque componenti , MERIDIANA designava il Presidente ed un sindaco supplente , A.T.I. designava un sindaco effettivo ed un sindaco supplente , mentre il rimanente sindaco effettivo era designato congiuntamente .
econo11 Situazione analoga era ravvisabile nel Collegio Sindacale , ove , su cinque componenti , MERIDIANA designava il Presidente ed un sindaco supplente , A.T.I. designava un sindaco effettivo ed un sindaco supplente , mentre il rimanente sindaco effettivo era designato congiuntamente .
econo11 Inoltre , nell' accordo si prevedeva che per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione fosse necessario il voto favorevole di cinque consiglieri su sette , per gli atti di competenza esclusiva dello stesso , tra i quali figuravano l' acquisto o la vendita di aeromobili , l' acquisto o la cessione di partecipazioni , gli accordi per prestazioni di servizio e cessione di beni con i soci , l' individuazione delle rotte da operare e gli aeromobili da impiegare , nonché il conferimento di deleghe di poteri all' Amministratore delegato , ai Direttori ed ai Vicedirettori .
econo11 , sia per quanto concerne la gestione della società , sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune nell' interesse della società ( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
econo11 In particolare : a ) il management ( 3 dirigenti su quattro ) e l' Amministratore Delegato erano designati da ALITALIA , mentre il Presidente , privo di poteri delegati , era designato da AVIANOVA ; b ) il Gruppo ALITALIA contribuiva per circa il 70 % all' attività commerciale di AVIANOVA in termini di fatturato ( 38,5 miliardi nel 1992 , a fronte di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era inserita nell' area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata nel bilancio di MERIDIANA
econo11 , a fronte di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era inserita nell' area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata nel bilancio di MERIDIANA ( all' epoca ALISARDA ) solo come " collegata " .
econo11 Tuttavia , MERIDIANA , in virtù dei diritti ad essa conferiti dall' accordo stipulato con il socio , poteva esprimere la propria volontà deliberativa e bloccare le eventuali iniziative di ALITALIA su alcuni atti concernenti la determinazione degli indirizzi e delle strategie future della società , quali l' acquisto e la vendita di aeromobili , l' individuazione delle rotte da operare e degli aeromobili da impiegare , nonché l' assunzione di dirigenti ed il conferimento di deleghe all' Amministratore Delegato .
econo11 11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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