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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore
ed
il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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5. Le lettere h ) , m ) , n ) e o ) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari , strumenti finanziari
ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista , nonché la compravendita di valuta estera , di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera .
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In tema di contratti , il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve presiedere all' esecuzione del contratto , così come alla sua formazione
ed
alla sua interpretazione ed , in definitiva , accompagnarlo in ogni sua fase ( Cass .
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In tema di contratti , il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve presiedere all' esecuzione del contratto , così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione
ed
, in definitiva , accompagnarlo in ogni sua fase ( Cass .
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1 ) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto ; 2 ) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate ; 3 ) la circostanza che tale esercizio concreto , anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto , sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione , giuridico od extragiuridico ; 4 ) la circostanza che , a causa di una tale modalità di esercizio , si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto
ed
il sacrifico cui è soggetta la controparte .
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È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto
ed
il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
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E nella formula della mancanza di tutela , sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti -
ed
i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei , ma esercitati in modo da alterarne la funzione , violando la normativa di correttezza , che è regola cui l' ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata .
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Ancora , sempre nell' ambito societario , la materia dell' abuso del diritto è stata esaminata con riferimento alla qualità di socio
ed
all' adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione dalla società ( Cass .
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19.12.2008 , n. 29776 ) ,
ed
al fenomeno dell' abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge ( v. anche Cass .
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) , non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito , benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa , sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti
ed
arbitrari ( Cass .
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8.4.2009 , n. 8481 ) ,
ed
al contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli ( Cass .
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8.4.2009 , n. 8481 ) , ed al contratto autonomo di garanzia
ed
exceptio doli ( Cass .
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Il breve excursus esemplificativo consente , quindi , di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell' abuso del diritto è uno dei criteri di selezione , con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata , e valutare le condotte che , nell' ambito della formazione
ed
esecuzione degli stessi , le parti contrattuali adottano .
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Il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve accompagnare il contratto nei suo svolgimento , dalla formazione all' esecuzione ,
ed
, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull' art .
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Il criterio della buona fede costituisce , quindi , uno strumento , per il giudice , finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale ; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi ( v. S.U. 15.11.2007 , n. 23726
ed
i richiami ivi contenuti ) .
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