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Ed è per questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti
delle
Commissioni , mi limito a svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente a quanto può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso
delle
altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione
delle
prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto
delle
entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo
delle
stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte
delle
amministrazioni beneficiarie .
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Ma un controllo di questo tipo , per essere credibile e accettato da tutti nelle sue risoluzioni finali , non potrebbe essere attribuito ad un organo che sia espressione dello stesso ordinamento e , quindi ,
delle
stesse amministrazioni controllate , perché in questo caso resterebbe sempre il sospetto di parzialità .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza
delle
stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso nell' esercizio di un' attività , comprendente valutazioni sul buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto più facile ed efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto
delle
regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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- 2.1 - La successiva evoluzione dell' ordinamento ha mostrato la condivisione da parte del Parlamento
delle
indicazioni e delle preoccupazioni come sopra manifestate .
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- 2.1 - La successiva evoluzione dell' ordinamento ha mostrato la condivisione da parte del Parlamento delle indicazioni e
delle
preoccupazioni come sopra manifestate .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi
delle
rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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Sotto il profilo organizzativo , la legge di attuazione prevede che le sezioni regionali di controllo siano integrate da due componenti - che acquistano ad ogni effetto lo status di magistrati contabili - designati dalle stesse amministrazioni controllate e precisamente , uno dal consiglio regionale e l' altro dall' organo di rappresentanza
delle
autonomie locali nella regione .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali
delle
sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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Analoga facoltà è riconosciuta anche agli enti locali , sia pure , almeno di norma , attraverso l' intervento del consiglio
delle
autonomie locali ; alle sezioni regionali di controllo è , poi , riconosciuta la possibilità di esprimere , su richiesta , pareri nella materia della contabilità pubblica .
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, infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia
delle
singole sezioni .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione
delle
autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti
delle
sezioni regionali di controllo .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto
delle
regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento
delle
metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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