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econo01 - Il regime fiscale della tassazione di gruppo per le società e gli enti residenti trova la propria disciplina di riferimento , in prima istanza , negli articoli 117 - 129 del Tuir .
econo01 Nella sostanza , il nuovo sistema di tassazione consente il consolidamento degli imponibili delle società partecipanti , attraverso la determinazione di un unico imponibile complessivo a cura della società ( o dell' ente ) consolidante ( articolo 118 , comma 1 , Dpr 917 / 1986 ) .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
econo01 A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è
econo01 3 della stessa circolare 53 / E , tale regola non opera , tra le altre ipotesi , nel caso " in cui la società neocostituita venga ad esistenza nel contesto di fattispecie nelle quali sia ravvisabile una successione a titolo universale ( ...
econo01 Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
econo01 Il beneficio di un' aliquota inferiore al 33 per cento comporta , quindi , se preesistente , l' esclusione dal consolidato , se sopravvenuto , l' interruzione della tassazione di gruppo .
econo01 della circolare 53 / E del 2004 , la circolare 10 in commento afferma che " il beneficio dell' aliquota ridotta dev'essere valutato in termini di potenzialità della società ad essere tassata in base ad una percentuale inferiore al 33 % , indipendentemente dall' effettiva fruizione del beneficio " .
econo01 della circolare 53 / E del 2004 , la circolare 10 in commento afferma che " il beneficio dell' aliquota ridotta dev'essere valutato in termini di potenzialità della società ad essere tassata in base ad una percentuale inferiore al 33 % , indipendentemente dall' effettiva fruizione del beneficio " .
econo01 4.1 della precedente circolare 53 / E del 2004 - che il requisito dell' identità dell' esercizio sociale , ex articolo 119 , comma 1 , lettera a ) , del Tuir , sussiste anche in relazione alla fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono aderire al consolidato .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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