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Commissioni Affari costituzionali del Senato
della
Repubblica e della Camera dei Deputati Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e
della
Camera dei Deputati Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
della
riforma del titolo V della Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma del titolo V
della
Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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Il contributo a questa indagine richiesto al presidente
della
Corte dei conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni sullo stato di attuazione della riforma costituzionale nella materia dei controlli .
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Il contributo a questa indagine richiesto al presidente della Corte dei conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni sullo stato di attuazione
della
riforma costituzionale nella materia dei controlli .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva sugli effetti nell' ordinamento
della
riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva sugli effetti nell' ordinamento della riforma del Titolo V
della
Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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125 e 130
della
Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un controllo esterno sulle autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio a seguito degli elementi di novità introdotti dalla riforma .
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In tale occasione mi pronunciai a favore
della
conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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In particolare rilevai le peculiarità del nostro nuovo sistema costituzionale che giocavano a favore
della
scelta unitaria .
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119
della
Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i
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Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo
della
regione , neppure se configurato con le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di controllo esterno , proprio per la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
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Una ulteriore motivazione a sostegno
della
scelta unitaria traeva fondamento dalla constatazione degli inconvenienti registrati nei paesi in cui si è adottato il modello della pluralità di organi di controllo esterno ( così in Germania e Spagna ) .
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Una ulteriore motivazione a sostegno della scelta unitaria traeva fondamento dalla constatazione degli inconvenienti registrati nei paesi in cui si è adottato il modello
della
pluralità di organi di controllo esterno ( così in Germania e Spagna ) .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità
della
gestione .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione
della
Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa ,
della
gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica
della
regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità
della
gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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