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3 DURATA DEL CONTRATTO Il servizio deve essere avviato
dalla
data di stipula del presente contratto e ha la durata di un anno , decorrente dalla data di stipulazione .
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3 DURATA DEL CONTRATTO Il servizio deve essere avviato dalla data di stipula del presente contratto e ha la durata di un anno , decorrente
dalla
data di stipulazione .
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L' Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti
dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche , di sicurezza e sanitarie vigenti .
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8 MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo di cui al art. 4 avverrà nei termini e con le di riportati : a ) primo pari b ) un secondo anticipo pari al 40 % del corrispettivo a novanta giorni
dalla
data di sottoscrizione del presente atto ; c ) saldo pari al 50 % del corrispettivo al termine delle attività e a seguito di rilascio del certificato di positivo collaudo .
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I pagamenti di cui al precedente avverranno seguito emissione regolari che riferimento al presente contratto ed essere intestata a : Regione Puglia - Servizio Comunicazione Istituzionale - Lungomare N. Sauro , 33 70121 BARI CF 800 , nel termine di 60 ( sessanta ) giorni decorrenti
dalla
data fattura previa documento di contributiva L' interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5 % su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti .
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dalla
necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra , anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto , restano ad esclusivo carico dell' Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara .
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Il contratto deve intendersi , inoltre , automaticamente risolto , salvo il diritto al risarcimento del danno , al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni : - esito negativo degli accertamenti previsti
dalla
normativa vigente in materia lotta mafia ; non delle fornite partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale .
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La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l' esecuzione dei servizi in danno all' Appaltatore , con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti
dalla
Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall' Appaltatore .
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In caso di fallimento dell' Appaltatore o di risoluzione del contratto , la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all' originaria procedura di gara , risultanti
dalla
relativa graduatoria , sul modello di quanto disposto dall' art .
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dell' appaltatore del direttamente
dalla
Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato , comporta l' applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate .
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La Regione Puglia comunica tempestivamente all' appaltatore l' adozione della sanzione ;
dalla
data della comunicazione decorrono i predetti effetti .
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della sociale dell' impresa raggruppata , se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori
dalla
stessa occupati dell' appalto , la saranno dalla Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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della sociale dell' impresa raggruppata , se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati dell' appalto , la saranno
dalla
Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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19 CAUZIONE A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto , si dà atto che l' Appaltatore ha prestato definitiva a polizza Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente
dalla
Regione , nella persona del Responsabile dell' esecuzione del contratto , una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti .
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