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buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 152 / 2006 che pone l' adempimento in capo al proponente , in considerazione del fatto che la pubblicazione prevista dalla l.r. 40 / 1998 assolve anche alla finalità di legge di comunicazione di avvio del procedimento , adempimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi ) .
buroc15 10 , comma 3 , della l.r. 40 / 1998 , laddove dispone che il progetto sia da ritenersi escluso dalla fase di valutazione , in assenza di pronuncia dell' autorità competente nei termini previsti .
buroc15 La disposizione del decreto , peraltro , risulta avvalorata dalla concorde giurisprudenza comunitaria , che ha più volte ribadito la necessità di una pronuncia espressa al riguardo .
buroc15 152 / 2006 , si chiarisce che la pubblicazione del provvedimento finale della fase di verifica , denominato genericamente " provvedimento di assoggettabilità " , dovrà riguardare , in conformità a quanto avviene ordinariamente e per ovvie ragioni di trasparenza nell' esercizio dell' azione amministrativa , sia il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione che quello di assoggettamento alla medesima .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 , prevede il termine di cinque anni " per la realizzazione del progetto " , decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
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