• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 9 (15.3 per million)
buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
buroc19 Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità , la corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
buroc19 Il riferimento all' eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito ( costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi ) aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità .
buroc19 da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di atti , registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che la mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde alla richiesta di tali informazioni , attinenti alla sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
buroc19 147 , lett. b ) era stata contestata la mancata collaborazione ai tentativi di amichevole composizione , tentati dal Consiglio Notarile di Firenze , nonché la mancata trasmissione della documentazione in suo possesso , attinente ai fatti .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto