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econo39 Nell' ottobre 2001 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano per un mercato interno senza ostacoli fiscali in cui viene sostenuto il ruolo centrale della riforma della fiscalità societaria Ue .
econo39 Difatti , anche gli Stati in cui queste ultime sono ubicate parteciperebbero alla spartizione della base consolidata comune .
econo39 Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera in un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso in cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito debba o meno essere incluso nella base consolidata comune .
econo39 Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all' imposta societaria ) , e in tali casi , la svolta imposta in sede comunitaria potrebbe essere considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
econo39 Inoltre , con questo sistema si genererebbe ulteriore incertezza ogniqualvolta più Stati membri fossero coinvolti nella ripartizione della base imponibile del soggetto comunitario che svolge attività worldwide ( oltre che pan-europea ) e venisse accordato un credito d' imposta dal solo Stato membro in cui il soggetto è residente .
econo39 Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista dalla Ccctb non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell' articolo 7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell' articolo 9 del modello medesimo .
econo39 In realtà , il Modello di Convenzione al paragrafo 4 dell' articolo 7 sostiene la possibilità per uno Stato contraente di utilizzare il metodo della ripartizione dei profitti complessivi nelle varie parti che compongono l' impresa , soltanto nel caso in cui in detto Stato il metodo rappresenti già una prassi consolidata ( nel senso che il metodo sia pacificamente accettato sia dalla amministrazione fiscale che dai contribuenti ) .
econo39 In pratica , difficilmente la ripartizione degli utili complessivi dell' impresa fra le diverse parti di essa ( tra cui la / e stabili organizzazioni ) perviene a un risultato coerente con l ' " arm's lenght principle " .
econo39 Ciò non di meno , lo Stato membro in cui la So è locata presumibilmente non potrà tassare un ammontare maggiore di quello che scaturisce dall' applicazione del principio di libera concorrenza .
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