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2. Sino alla data di
cui
al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 54 del D.Lgs .
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2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di
cui
allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 54 del D.Lgs .
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3. Spetta alla Regione l' esercizio delle funzioni amministrative di
cui
all' articolo 40 del D.Lgs .
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152 / 1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di
cui
all' articolo 40 , comma 4 del D.Lgs .
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152 / 1999 , nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui
all' articolo 54 , comma 10 del D.Lgs .
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152 / 1999. 4. Sino alla data di
cui
al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
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5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui
all' articolo 55 del D.Lgs .
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( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di
cui
all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di
cui
all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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258 / 2000 , dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui
all' Allegato A , punto 1 , non trovano applicazione nell' ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti .
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2. Lo scarico delle acque reflue di
cui
al comma 1 , lettera a ) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo .
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In caso di scarico in corpi idrici superficiali , le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di
cui
all' Allegato 2 , tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990 , n. 13 ( Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ) , modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994 , n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell' atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti .
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3. Lo scarico delle acque reflue di
cui
al comma 1 , lettera b ) è ammesso esclusivamente sul suolo .
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Fermo restando il divieto di
cui
all' articolo 21 , comma 5 , lettera a ) del D.Lgs .
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3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di
cui
all' Allegato B ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 ) .
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