• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 26 (44.1 per million)
buroc27 2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , modificato dall' articolo 21 , comma 1 del D.Lgs .
buroc27 3. Spetta alla Regione l' esercizio delle funzioni amministrative di cui all' articolo 40 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all' articolo 40 , comma 4 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 54 , comma 10 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 55 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 21 , comma 2 del D.Lgs .
buroc27 ( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 ( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 2. Per effetto dell' articolo 23 , comma 9 ter del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , modificato dall' articolo 7 , comma 1 del D.Lgs .
buroc27 ( Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole ) 1. Ai sensi dell' articolo 28 , comma 7 , lettera e ) del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 9 , comma 2 del D.Lgs .
buroc27 Fermo restando il divieto di cui all' articolo 21 , comma 5 , lettera a ) del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 5 , comma 1 del D.Lgs .
buroc27 4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge , si applicano le disposizioni della l.r. 13 / 1990 , da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996 , n. 37. ( Dichiarazione d' urgenza ) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo sua sul ufficiale Regione .
buroc27 Materie oggetto di disciplina regolamentare 1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ( articolo 21 del D.Lgs .
buroc27 2. Deflusso minimo vitale ( articolo 22 del D.Lgs .
buroc27 3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati e restituiti , nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni ( articolo 22 del D.Lgs .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto